Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 10 settembre 1998 “Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l’aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità.” (pubblicato in G.U. 20 ottobre 1998, n. 245)
IL MINISTRO DELLA SANITA decreta:
Art. 1. 1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell’art. 1. comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche.
Art. 1. 2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 2 e degli allegati A, B e C.
Art. 2. 1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l’anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto.
Art. 2. 2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista.
Art. 2. 3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall’allegato C, prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 150, del 14 settembre 1996. Le regioni individuano le strutture di riferimento per l’esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno.
Art. 2. 4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.
Art. 3. 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995.
MATERNITA’
Allegato A PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA’ RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE
1. Prestazioni specialistiche per la donna
a. 89.01 – ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI: Consulenza ginecologica preconcezionale
b. 90.49.3 – ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]: in caso di rischio di isoimmunizzazione
c. 91.26.4 – VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (Ig G, Ig M)
d. 91.09.4 – TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) (Ig G, Ig M)
e. 90.62.2 – EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
f. 90.74.3 – RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel):
in caso di riduzione dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti
g. 90.66.5 – Hb – EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.):
in caso di riduzione dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti
h. 91.38.5 – ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]
2. Prestazioni specialistiche per l’uomo
a. 90.62.2 – EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.:
in caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie
b. 90.74.3 – RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel):
in caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie
c. 90.66.5 – Hb – EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.):
in caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie
3. Prestazioni specialistiche per la coppia
a. 91.22.4 – VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI H –
b. 90.65.3 – GRUPPO SANGUIGNO AB0 e Rh (D)
c. 91.10.5 – TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. Mediante emoagglutin. Passiva) [TPHA]
d. 91.11.1 – TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR]
4. In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale e su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista:
89.01 – ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI: Consulenza genetica 88.79.7 – ECOGRAFIA TRANSVAGINALE 68.12.1 – ISTEROSCOPIA Escluso: Biopsia con dilatazione dei canale cervicale 68.16.1 – BIOPSIA DEL CORPO UTERINO: Biopsia endoscopica (isteroscopia) dell’endometrio 91.31.2 – CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 320 bande): alla coppia
a. 90.46.5 – ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
b. 90.47.5 – ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM)
c. 90.51.4 – ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)
d. 90.54.4 – ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)
Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera “H” indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.
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