Sono esentati alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria:
– Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
– Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
– Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
– Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
– Invalidi civili con assegno di accompagnamento
– Ciechi e sordomuti
– Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
– Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi della stessa matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti: coniuge e figli o in mancanza i genitori.
– Ex deportati nei campi di sterminio nazista.

Adempimenti da parte degli assistiti: certificazione attestante il grado di invalidità da presentare al momento della fruizione della prestazione, ovvero attestazione di esenzione apposta dal MMG nell’impegnativa.

Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante:
– Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^
– Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
– Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
– Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^.
Adempimenti da parte degli assistiti: certificazione attestante il grado di invalidità da presentare al momento della fruizione della prestazione, ovvero attestazione di esenzione apposta dal MMG nell’impegnativa.
 
Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie:
– I cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Adempimenti da parte degli assistiti: certificazione attestante il grado di invalidità da presentare al momento della fruizione della prestazione, ovvero attestazione di esenzione apposta dal MMG nell’impegnativa.
 
Utenti affetti da malattie croniche (D.M.329/99) 
 Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia.
Il D.M. 329/99 non prevede l’esenzione per le prestazioni finalizzate alla diagnosi.

Adempimenti da parte degli assistiti:  attestato di esenzione da presentare al momento della fruizione della prestazione, rilasciato da azienda sanitaria, azienda ospedaliera, istituti ed enti di cui art.4 comma 12 D.L. 502/92.
 
Utenti affetti da malattie rare (D.M.279/01) 
Sono esenti dalla spesa tutte le prestazioni appropriate per il trattamento e monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli aggravamenti.
Adempimenti da parte degli assistiti:  l’attestazione di malattia rara è rilasciata (con deliberazione di Giunta), dall’Azienda Ospedaliera Salesi / Umberto I – Torrette

© 2017 - 2018 All Rights Reserved | Laboratorio analisi cliniche dr. Fioroni srl - P.IVA 00735680449 | privacy policy - informativa uso cookies